Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 3-bis. - 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale».